Ordinanza contingibile e urgente per la lotta contro la Aedes Albopictus “Zanzara tigre” e le altre specie di zanzare

Si pubblica l’ordinanza contingibile e urgemnte per la lotta contro la Aedes Albopictus “Zanzara tigre” e le altre specie di zanzare.

IL  SINDACO

PREMESSO che il Comune di Inveruno esegue trattamenti larvicidi e adulticidi sulle aree pubbliche di competenza, finalizzati al contenimento delle popolazioni di zanzare;

CONSIDERATO che la “Aedes albopictus” (zanzara tigre) può causare problemi di carattere sanitario per la sua capacità di trasmettere agenti patogeni responsabili di malattie infettive e la sua proliferazione è favorita dalla presenza di piccole raccolte d’acqua stagnante e che, in analogia a quanto già messo in atto, i recenti focolai di febbre da virus Zika, malattia trasmessa da zanzare del genere Aedes, confermano la necessità di incrementare una campagna di informazione e di comunicazione sia per il contenimento della presenza di zanzare che per la promozione di azioni di prevenzione individuale;

PRESO ATTO che la Lombardia, per quanto riguarda la sorveglianza entomologica, è considerata AREA B (ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, con nota del 15 giugno 2011 prot. n°14381 e del 19 giugno 2014 prot n°H1-22155 “Sorveglianza dei casi umani delle malattie trasmesse da vettori con particolare riferimento alla Chikungunya, Dengue e West Nile Disease – 2011-2014“ ovvero territorio in cui è presente il vettore e in cui si sono verificati casi di Chikungunya e Dengue, con la conseguente necessità di provvedere alla regolamentazione e all’imposizione di prescrizioni idonee a evitare l’eventuale insorgere del fenomeno;

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot 20115 del 16.06.2015 avente per oggetto : “Sorveglianza dei casi umani di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease ed altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia” e la circolare prot. 2991 del 28.01.2016 avente per oggetto: “Infezioni da Virus Zika – Misure di prevenzione e controllo” seguita dalla circolare prot. 4776 del 19.02.2016 avente per oggetto “Aggiornamento su Infezione/Malattia da Virus Zika (MVZ)”, oltre la n. 20957 del 10/07/2017 “Piano Nazionale di Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp)” e seguenti;

VISTA la nota prot.0050959 del 04/05/2017 inviata da ATS Milano ai Sindaci dei comuni afferenti alla ATS Città Metropolitana di Milano avente per oggetto “Misure di prevenzione e di azione contro il diffondersi delle zanzare del genere Aedes e altre specie”;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico, riguardanti la sorveglianza e il controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, Dengue e Malattia da Virus Zika, le azioni principali, per prevenire queste malattie, sono quelle volte a realizzare la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. Pertanto è necessario attivare la lotta alle zanzare, principalmente rimuovendo i focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RITENUTO altresì che per contrastare il fenomeno della presenza di zanzara tigre, nel caso in cui si manifestino situazioni d’infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune provvederà, in accordo con ATS della Città Metropolitana di Milano, ad assumere ordinanze contingibili e urgenti che potranno ingiungere l’esecuzione d’idonei trattamenti disinfestanti anche in aree di ragione privata.

VISTI l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e gli articoli 1.4.9, 1.4.10, 1.4.13, 1.4.15 del Regolamento Locale d’Igiene e in particolare l’art.1.4.16 “Oneri del Proprietario”,

O R D I N A

A tutta la cittadinanza:

  • di non abbandonare e/o depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
  • di svuotare giornalmente o capovolgere qualsiasi contenitore d’acqua d’uso comune (bacinelle, bidoni, secchi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi), onde evitare qualsiasi raccolta d’acqua al loro interno;
  • di svuotare settimanalmente, i sottovasi portafiori;
  • di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua inamovibili (bidoni, cisterne, vasche, serbatoi);
  • di svuotare e/o cambiare frequentemente l’acqua nei portafiori dei cimiteri. Nel caso d’utilizzo di fiori finti, i vasi dovranno essere riempiti con sabbia o sassi;

A tutti i condomini e ai proprietari o detentori d’immobili e edifici:

  • di procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre;
  • di procedere alla disinfestazione adulticida nelle aree verdi di pertinenza, in presenza di manifeste condizioni d’infestazione. Dovrà essere mirata ai luoghi di sosta delle zanzare adulte (siepi, cespugli, aree ombrose, vegetazione a basso fusto) ed eseguita con attrezzature idonee a minimizzare la deriva aerea delle soluzioni utilizzate non superando i 3/4 metri di altezza. L’etichetta dei formulati insetticidi utilizzati dovrà prevedere la specifica dell’impiego sulla vegetazione;
  • di provvedere al taglio periodico dell’erba nelle aree verdi di pertinenza ;
  • di evitare i ristagni d’acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee;
  • di eseguire cicli di trattamenti adulticida contro le zanzare svernanti in ambito residenziale e nei locali confinati comuni (caldaia, solai, vani ascensore, camere d’ispezione della rete fognaria, vespai, cantine, depositi, magazzini e spazi similari), consistenti in due interventi disinfestanti successivi, temporalmente distanziati tra loro di 15/20 , uno nel periodo autunnale l’altro in primavera. Dovranno essere eseguiti, per gli spazi comuni, avvalendosi di ditte di disinfestazione autorizzate e, per gli ambienti non comuni attraverso il semplice uso delle comuni bombolette insetticide;

Ai proprietari o a coloro che hanno l’effettiva disponibilità di scarpate, cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dismesse:

  • di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte, anche temporanee e occasionali, di acqua stagnante;

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento:

  • di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
  • di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare

Ai responsabili dei cantieri fissi e mobili:

  • di avere particolare cura nell’eliminare tutti i ristagni d’acqua anche temporanei e occasionali;
  • di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta i contenitori d’acqua utilizzati per l’attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi).
  • di procedere alla disinfestazione larvicida preventiva e all’eventuale disinfestazione adulticida, con la manifesta presenza di zanzare, delle aree interessate dall’attività a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;

A chi detiene, anche temporaneamente, copertoni d’auto o assimilabili:

  • di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, di disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso;
  • di stoccare, in luoghi chiusi, gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto d’acqua;
  • di provvedere alla disinfestazione degli pneumatici privi di copertura con cadenza periodica, a partire dalla stagione primaverile e sino al mese di ottobre

A chi conduce impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani:

  • di procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva, l’eventuale disinfestazione adulticida con la manifesta presenza di zanzare, delle superfici interessate da dette attività, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre;
  • di coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta tutti i contenitori per la raccolta dell’acqua (bidoni, fusti, annaffiatoi, secchi, bacinelle ),
  • di avere cura nell’evitare la formazione di ristagni d’acqua meteorica e occasionale;

DISPONE ALTRESÌ

 che in presenza di casi sospetti e accertati di Chikungunya/Dengue/West Nile Discase o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili privati o pubblici quali scuole, ospedali, strutture per anziani, immobili di culto e simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione di focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

AVVISA  CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all’Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni, nonché, a mezzo posta, ai soggetti destinatari del presente provvedimento quali: gli Amministratori di stabili, i gruppi di proprietari di immobili, i detentori di vaste aree di ragione privata e pubblica.

La sanzione per l’inosservanza alle presenti norme, prevista dall’art. 1 bis delle Norme Finali del Regolamento Locale d’Igiene, è determinata in un minimo di Euro 150,00 e un massimo di Euro 500,00. L’Ufficio di Polizia Locale di Inveruno, l’ATS Città Metropolitana di Milano e a chiunque altro spetta in base alle disposizioni vigenti in materia, curerà l’osservanza del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi del P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Allegati:

13-02-19-ordinanza-zanzara-tigre.pdf (260.26 KB)

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