Quali sono i compiti degli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.
Potestà consultiva degli scrutatori
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n.361/1957) e qualora il presidente intenda emanare l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Potere di decisione degli scrutatori
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44 44 T.U. n. 361/1957).
Qual è il compenso dello scrutatore?
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.