Comunicazione assunzione alle proprie dipendenze di straniero o apolide (art. 7 del D. Lgs. 25 giugno 1998, n° 286)
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Chiunque, a qualsiasi titolo, assume uno straniero o apolide, anche se parente o affine, alle proprie dipendenze, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 (quarantotto) ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.