Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis)

  • Servizio attivo

I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana


A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

Chi può presentare

I diretti interessati già iscritti nell'Anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che, per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, non è possibile:

l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

irreperibilità accertata;
mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del 1° giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza … al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell’Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l’esito del procedimento sia positivo sia che l’esito sia negativo. Il richiedente, in alternativa ai documenti originali, può presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l’imposta di bollo.

Come fare

Per la richiesta della residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile

Documenti allegati

Cosa serve

La procedura per l'iscrizione anagrafica finalizzata alla presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

1 - istanza di iscrizione anagrafica;

2 - passaporto o documento equipollente in corso di validità;

3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:

permesso di soggiorno;
richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;
per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);

5 - codice fiscale;

6 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinchè l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l’abitazione dichiarata dal richiedente, tramite il corpo della Polizia Municipale, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999).

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Prima di recarsi all'Ufficio di Stato Civile è necessario prenotare un appuntamento.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;

2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;

4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

7. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza;

8. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis (allegato).

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione

Cosa si ottiene

'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano.

Tempi e scadenze

Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo:

per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune - 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero. (delibera del Consiglio Comunale n.19 del 27/02/2019);
Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

Quanto costa

Non è previsto nessun costo per l’attività dell’Ufficio di Stato Civile.

Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Conseguenze in relazione al rigetto delle domande di iscrizione anagrafica o di riconoscimento della cittadinanza italiana

Il procedimento di stato civile di riconoscimento della cittadinanza italiana, e quello d’anagrafe di iscrizione in ANPR, necessario per poter presentare la richiesta all’ufficiale di stato civile del Comune, sono separati, ma ciò non toglie che vi possano essere interferenze tra i due in applicazione del regolamento anagrafico e di stato civile.
Se in occasione dei controlli necessari per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione in ANPR, l’ufficiale di anagrafe rilevasse il non possesso della dimora abituale e rigettasse l’istanza di residenza, l’ufficiale di stato civile non sarebbe più competente a proseguire l’istruttoria per il riconoscimento della cittadinanza italiana, poiché il cittadino non è mai stato residente e quindi dovrebbe rigettare la sua istanza per incompetenza.
Se, invece è l’ufficiale di stato civile a non rilevare i requisiti sufficienti a riconoscere la cittadinanza italiana, e quindi a rigettare l’istanza, l’ufficiale di anagrafe, anche se si sono conclusi i termini per la conferma della residenza anagrafica, dovrà annullare il provvedimento di iscrizione anagrafica poiché decadono i presupposti in base ai quali il cittadino era stato iscritto: non essendo cittadino straniero discendente da avo italiano non poteva essere iscritto in forza della circolare del Ministero dell’Interno n.32/2007, ovvero doveva presentare il permesso di soggiorno. Infatti, il cittadino extracomunitario può richiedere la residenza, ai sensi della citata circolare n. 32/2007, senza produrre il permesso di soggiorno, ma in quanto richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis beneficia della condizione di favore, per cui viene iscritto esclusivamente producendo il passaporto con timbro di ingresso se proveniente da area extra-Shengen oppure con la produzione della dichiarazione di presenza se proveniente da Paesi appartenenti all’area Shengen.
Quindi, riassumendo:

se l’ufficiale d’anagrafe rigetta l’istanza di residenza, o annulla l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale di stato civile deve rigettare la domanda di riconoscimento iure sanguinis per incompetenza, in quanto non essendo il cittadino mai stato residente, l’ufficiale di stato civile non era competente a recepire la domanda di riconoscimento della cittadinanza;
se l’ufficiale di stato civile rigetta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, l’ufficiale d’anagrafe deve annullare l’iscrizione anagrafica se già iscritto, o rigettare la domanda di residenza se l’istruttoria è ancora in corso. Il cittadino, infatti, non essendo discendente da avo italiano, in quanto gli è stata rigettata la domanda, non può essere iscritto beneficiando della norma di favore, che esclude la presentazione del permesso di soggiorno.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Email Stato Civile
  • statocivile@comune.inveruno.mi.it
Email demografici
  • demografici@comune.inveruno.mi.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 19/12/2024

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