RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO DOPO LA NASCITA
La pratica viene avviata direttamente dal cittadino che intende riconoscere un figlio.
L’Ufficio di Stato Civile acquisisce la documentazione occorrente.
Nel caso di riconoscimento di persona minorenne:
- se il bambino è minore di 14 anni è necessaria la dichiarazione di assenso dell’altro genitore che ha già riconosciuto il figlio;
- se il minore ha un’età compresa tra i 14 e 18 anni, è necessaria la dichiarazione di assenso del minore stesso.
In caso di riconoscimento paterno, il Tribunale minorile attribuisce il cognome e l’Ufficio di Stato Civile effettua le necessarie comunicazioni di variazione all’anagrafe.
Nel caso di riconoscimento di persona maggiorenne è necessaria la dichiarazione di assenso dell’interessato, il quale può decidere sul mantenimento o meno del proprio cognome.
Per il riconoscimento dei figli da parte di un genitore non italiano la documentazione necessaria viene fornita dal Consolato di competenza.
ADOZIONI
Le adozioni sono normalmente trascritte d’ufficio su trasmissione del Tribunale di competenza.
In caso di adozione avvenuta all’estero è obbligo dei genitori adottivi presentare direttamente la documentazione per regolarizzare l’evento.