A chi è rivolto
Persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
- unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli);
- coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
Descrizione
Per convivenza di fatto si intende la condizione di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia:
– unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l’assenza di tali vincoli);
– coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
1. matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
2. decesso del convivente;
3. cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.
Diritti
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Potere di rappresentanza
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Come fare
Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, sia di persona sia online
Documenti allegati
Cosa serve
La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
Per la costituzione della convivenza è necessario che entrambe le parti compilino e sottoscrivano l'apposito modulo.
Nel caso di cessazione la dichiarazione può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'ufficio debita comunicazione all'altra parte.
Cosa si ottiene
La costituzione della convivenza di fatto, o la sua cancellazione
Tempi e scadenze
La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento
Quanto costa
Non è previsto alcun costo
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Ulteriori informazioni
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono entrambi la loro residenza in altra abitazione, anche se di altro comune, purché continuino ad abitare nella stessa abitazione.
Qualora fosse esistente un contratto di convivenza, in caso di trasferimento in altro comune, il Comune dove il contratto è depositato dovrà trasmettere lo stesso al nuovo Comune di residenza.
Condizioni di servizio
Contatti
- 02.97288137 int. 3
- comune.inveruno@legalmail.it
- demografici@comune.inveruno.mi.it
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