DECRETO SINDACALE N. 7

DECRETO N. 07/2020

OGGETTO: ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI. DISCIPLINA DELLE MODALITA’ DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

  • l’art. 16, comma 2, dello Statuto Comunale vigente prevede che “Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale detta le norme di funzionamento dell’organo nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute di prima e seconda convocazione prevedendo che in ogni caso per le sedute di prima convocazione debba esserci la presenza di almeno la maggioranza dei componenti l’organo consiliare …”;

  • l’art. 16, comma 7, del suddetto Statuto stabilisce che “Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo nei casi specificati dal regolamento. In tutte le sedute possono partecipare anche gli Assessori esterni;

  • l’art. 16, comma 1, del sopra richiamato Statuto stabilisce che “Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, del Sindaco;

  • l’art. 3, comma 1, del vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale dispone che “Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare G. Massoni. Il Sindaco, sentiti i Capigruppo, può stabilire che l’adunanza del Consiglio Comunale si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso dalla Sede comunale, purchè nell’ambito del territorio comunale assicurando adeguate forme di pubblicità…”

RICHIAMATI:

  • il punto 1 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

  • l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

RILEVATO che i provvedimenti citati, tutti volti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale se non per tassative fattispecie delineate dagli stessi, cosa questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei componenti del Consiglio Comunale presso la sede municipale di Inveruno;

DATO ATTO che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non prevede lo svolgimento delle sedute in videoconferenza o altra modalità telematica;

ATTESO che, analogamente con quanto stabilito per lo svolgimento della Giunta Comunale con propria deliberazione n. 29 del 17 marzo 2020, occorre prevedere la possibilità per l’organo consiliare di operare in tal senso durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria;

RAVVISATA, pertanto, per le ragioni sopra esposte, la necessità e l’urgenza di adottare appositi criteri e modalità di svolgimento delle sedute dell’organo consiliare per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la continuità dell’azione amministrativa e al contempo di salvaguardare l’incolumità fisica dei soggetti coinvolti, assicurando ai componenti del Consiglio la possibilità di partecipare a distanza alle relative sedute nel rispetto del principio della collegialità delle decisioni;

RITENUTO di disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, in relazione all’esigenza di garantirne la funzionalità per tutta la durata dell’emergenza;

RILEVATO che il Comune di Inveruno risulta dotato di strumentazione idonea a consentire videoconferenze;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio Comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari comunali e provinciali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DECRETA

che le sedute del Consiglio Comunale durante il periodo di durata dello stato di emergenza sanitaria sopra richiamato possano svolgersi in videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell’organo elettivo, assicurando l’esercizio delle prerogative dei consiglieri, nonché l’applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del regolamento del consiglio comunale vigente, con le modalità ed in applicazione dei criteri di trasparenza e di tracciabilità di seguito indicati:

  • le sedute si svolgeranno in modalità sincrona, con la facoltà per i componenti del Consiglio Comunale, di partecipare collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, ferma restando la necessità della presenza fisica alle sedute, del Sindaco e del Segretario Generale;

  • per quanto concerne la presenza alle sedute del Sindaco e del Segretario Generale, è fatto salvo quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 4 e dall’art. 52 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

  • per videoconferenza si intende l’utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio;

  • qualora la seduta consiliare sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità, la stessa si considererà svolta nella sede istituzionale del Comune ove si trovano almeno il Sindaco ed il Segretario Generale, non potendo questi ultimi, come si è detto, intervenire a propria volta in videoconferenza;

  • prima della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente che non ne sia già in possesso le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;

  • la presenza alla seduta si intende accertata mediante appello nominale espletato dal Segretario Generale all’inizio del collegamento alla videoconferenza, di cui dovrà puntualmente rendersi conto nel relativo verbale;

  • la seduta, dopo la verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti e l’appello nominale da parte del Segretario Generale, è dichiarata valida dal Sindaco, dopo averne constatato la presenza del numero legale;

  • in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza previo espletamento di un nuovo appello nominale del Segretario Generale;

  • per il computo del numero legale si sommano, ai componenti dell’assemblea presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta consiliare, i consiglieri collegati in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune;

  • per attuare la videoconferenza saranno utilizzati programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria di libera fruizione e senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, con l’utilizzo di webcam e microfono, mediante strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a consentire il regolare svolgimento dell’adunanza e a garantire la tracciabilità dell’utenza, ossia l’identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. A tal fine ogni componente dell’organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente idoneo contatto informatico da utilizzare;

in particolare, ai fini della validità della seduta, il collegamento audio/video deve essere idoneo:

– a garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti del Consiglio e comunque degli amministratori che intervengono in videoconferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;

– ad assicurare al Sindaco e al Segretario Generale, presenti nella sede istituzionale del Comune, ciascuno per propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell’adunanza, nonché la possibilità di constatare chiaramente ed inequivocabilmente quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio Comunale con particolare riferimento ai voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;

– a consentire a tutti i partecipanti alla seduta di prendere parte alla seduta stessa, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno;

– la seduta si intende aperta nell’ora in cui il Sindaco ha constatato la presenza del numero legale dopo che il Segretario Generale ha provveduto all’appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale che la stessa si svolge in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di una parte dei componenti in videoconferenza e di una parte in presenza presso la sede comunale;

– le modalità di intervento sono definite all’inizio della seduta dal Sindaco, che esporrà ai presenti in sede ed a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l’ordine e la successione degli interventi, al termine dei quali si passerà alla votazione palese per appello nominale;

– la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di chiusura;

– le riunioni dell’organo consiliare sono registrate e verbalizzate;

– il verbale della seduta consiliare dovrà rendere conto delle precise modalità di svolgimento della stessa secondo quanto sopra riportato.

Per le sedute relative alla Conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari, le precedenti prescrizioni e regole si applicano per quanto compatibili tenuto conto della specificità delle stesse.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto, il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il Regolamento del Consiglio Comunale.

DISPONE altresì

  1. di dare mandato ai Sistemi Informativi dell’Ente di attuare le prescrizioni del presente provvedimento;

  2. di dare mandato all’ufficio competente di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni e sul sito internet istituzionale;

  3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Segretario Generale ed alle Posizioni organizzative.

L’efficacia del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione e si estende a tutta la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, così come stabilito dai provvedimenti normativi emanati dalle autorità competenti.

IL SINDACO

(Dott.ssa Sara Bettinelli)

DECRETO-7-2020

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