DPCM del 4 marzo 2020: le indicazioni della Conferenza dei Sindaci dell’Altomilanese

A fronte delle nuove norme dettate dal DPCM entrato in vigore il 4 marzo 2020 e, i Sindaci del Patto dell’Altomilanese concordano nell’indicare le seguenti prassi comportamentali.

Visti

Articolo 4 comma 1 del DPCM 4 marzo 2020

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Articolo 4 comma 3

Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, e successive modificazione, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

Quindi

Attività sportive

IL DPCM del 1° marzo 2020 prevede

  • al punto 2.1.a “sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all’allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive”
  • al punto 2.3.a “sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.” come norma specifica per Regione Lombardia e Provincia di Piacenza.

Tali misure sono da intendersi valide fino al 3 aprile 2020 e non più fino all’8 marzo 2020.

Inoltre

Il DPCM del 4 marzo 2020

  • Al punto 1.1.c “… resta comune consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno degli impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. “

Pertanto le associazioni che intendono proseguire con le attività di allenamento devono produrre al Sindaco indicazione del personale medico tenuto ad adempiere alla nuova norma. Quest’ultimo dovrà produrre il documento attestante le verifiche effettuate.

Rimane consentito esclusivamente allenamento a porte chiuse finalizzato alla preparazione di “eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina”.

Si riporta nuovamente la posizione del Patto Sindaci Altomilanese: in linea con l’obiettivo generale di ridurre le condizioni di propagazione del virus, si chiede che l’attività sportiva sia strettamente connessa alla preparazione e disputa di “competizioni”.

Considerata inoltre la sospensione dell’attività didattica, si consiglia a famiglie e società sportive di limitare al massimo l’attività di atleti in età scolare.

Sedi centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

IL DPCM del 1° marzo 2020 ne prevede la chiusura al punto 2.3.a.
Tale misura è da intendersi valida fino al 3 aprile 2020 e non più fino all’8 marzo 2020.

Biblioteche

Se ne consente apertura limitatamente al servizio di prestito, con accesso singolo.
Tale misura è da intendersi valida fino al 3 aprile 2020 e non più fino all’8 marzo 2020.

Bar, pub, ristoranti

IL DPCM del 1° Marzo 2020 prevede al punto 2.1.h: “svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;”.

Non vi è quindi più alcuna limitazione di orario ma resta in vigore la limitazione al solo servizio da svolgere al tavolo con l’obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.
Tale misura è da intendersi valida fino al 3 aprile 2020 e non più fino all’8 marzo 2020.

Negozi e attività commerciali

Il DPCM del 1° Marzo 2020 prevede al punto 2.1.i “apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;”
Tale misura è da intendersi valida fino al 3 aprile 2020 e non più fino all’8 marzo 2020.

RSA

Il DPCM del 4 Marzo 2020 prevede al punto 1.1.m “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lunga degenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;”.

Monitoraggio delle misure

Il DPCM del 4 marzo 2020 articolo 3 prevede che:
Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.

Misure Igieniche

Si raccomanda di seguire le indicazioni prescritte all’allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020:

  1. a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. c) evitare abbracci e strette di mano;
  4. d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
  6. f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7. g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

 

Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese.

DPCM4MARZO2020

20200503-comunicato-riunione-sindaci

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