Ordinanza del presidente della Regione Lombardia: ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica

Il presidente della Regione Lombardia  Attilio Fontana , dopo un confronto con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’ANCI Lombardia e dell’UPL e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo ha emesso un’ordinanza (n°514 del 21.03.20) contenente ulteriori misure di contenimento dell’epidemia Covid 19.

L’ordinanza entra in vigore il 22 marzo 2020 e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.

L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

– Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

INVITIAMO A LEGGERE L’INTERA ORDINANZA, QUI DI SEGUITO, NEL DETTAGLIO

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