Ordinanza del sindaco: ulteriori limitazioni per il contenimento e la gestione del contagio da Covid-19
Il Sindaco del Comune di Inveruno ha emanato in data 21 marzo un’ordinanza indicante ulteriori limitazioni per il contenimento del contagio.
L’ordinanza specifica che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dal 21 marzo fino a diversa disposizione:
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Le seguenti limitazioni agli spostamenti:
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Sono vietate, su tutto il territorio comunale, tutte le attività sportive all’aperto (incluse quindi corse, escursioni in bicicletta, etc). Sono consentite solo le attività prescritte da certificati medici o indispensabili a causa di condizioni cliniche e psicologiche dimostrabili. Sono inoltre consentite le passeggiate a piedi purché il tragitto che si percorre passeggiando resti in prossimità del proprio domicilio o della propria residenza o dimora (con l’invito ad indossare i presidi sanitari prescritti dal DPCM come mascherine e guanti). Dette passeggiate sono consentite se vengono svolte da singoli o al massimo da un adulto che accompagna un minore o una persona diversamente abile.
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Per le esigenze primarie degli animali d’affezione è consentita l’uscita dalla propria dimora, per il solo tempo strettamente necessario alla loro esplicazione, e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora senza che ciò possa essere preordinato alla creazione di incontri con altre persone.
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La cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione. La cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Per tali esigenze è consentita l’uscita dalla propria dimora di un solo componente del nucleo familiare e per una volta alla settimana. Le persone anziane sono invitate ad avvalersi della collaborazione di nipoti.
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E’ vietato entrare nell’abitazione di parenti ed amici se non per motivi di assistenza ad anziani, malati o infermi; in questo caso è consentito l’accesso di una sola persona
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la chiusura di tutti i parchi e aree gioco e in particolare, oltre al parco di Villa Tanzi già chiuso con precedente ordinanza, il parco di Furato e l’area verde di piazza don Bosco;
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la chiusura della casetta dell’acqua;
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la sospensione del mercato settimanale del mercoledì e del mercato agricolo “Campagna amica”;
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gli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020 potranno offrire alla vendita esclusivamente i generi alimentari e di prima necessità individuati nell’allegato 1 del suddetto DPCM. Il personale dell’esercizio commerciale è autorizzato a segnalare alle autorità eventuali accessi non conformi a quanto previsto dalla presente ordinanza;
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la limitazione all’accesso all’area cani con il limite di due persone per volta e un massimo di dieci minuti;
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il divieto di stazionare in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità dei servizi pubblici aperti e degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020
In caso di inosservanza, fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative, si procederà alla comunicazione all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.