ORDINANZA SINDACALE N. 04/2020: MISURE SPECIALI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Inveruno, 28 febbraio 2020

Ordinanza N. 4

Protocollo numero 2826

OGGETTO: MISURE SPECIALI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Vista l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. del 22 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 23.02.2020;

Visto l’ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Lombardia del 23.02.2020;

Visto il DPCM del 25.02.2020 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute con particolare riferimento all’art. 1 lettera a);

Vista la FAQ pubblicata sul sito di Regione Lombardia in data 27.02.2020 dal titolo “Cosa è previsto per le attività ludico-sportive?”

Verificate le proprie strutture sportive e in particolare gli spazi di servizio quali ingressi spogliatoi, bagni, ecc.;

Accertata altresì la modalità organizzativa disciplinante l’accesso alle stesse e di controllo e vigilanza;

Considerato come tali verifiche, pur in modalità utilizzo a porte chiuse, non consenta nella situazione contingente volta a impedire contatti il meno possibile ravvicinati fra i fruitori – la garanzia del rispetto delle disposizioni preventive di cui agli atti tutti richiamati;

Ritenuto stante l’eccezionalità della situazione e la improrogabile priorità di tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 54 del TUEL;

IL SINDACO

con decorrenza immediata e sino a domenica 1^ marzo 2020 compresa, fatte salve eventuali ulteriori successive disposizioni,

ORDINA

in esecuzione della presente il permanere delle disposizioni di cui al punto “c” dell’ordinanza Ministero della Salute d’intesa con la Regione Lombardia del 23.02.2020;

CONFERMA

La sospensione anche in condizioni di utilizzo a porte chiuse di allenamenti, eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in tutti i luoghi pubblici del proprio territorio per le ragioni in premessa indicate;

AUTORIZZA

l’utilizzo dei campi sportivi – a porte chiuse – con il divieto di utilizzo degli spogliatoi per la sola prima squadra di calcio.

Si fa obbligo dell’attuazione di tutte le misure di prevenzione nonché il divieto di assembramenti e situazioni di possibile contatto diretto.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull’applicazione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale.

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Dott.ssa Sara Bettinelli)

ordinanza-4-2020

Torna all'inizio dei contenuti