
Referendum abrogativi di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025.
Con i decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025 pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2025, sono stati indetti 5 referendum abrogativi:
- Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: abrogazione;
- Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale;
- Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termini al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi;
- Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: abrogazione;
- Cittadinanza italiana: dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi della residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
Ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero) e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero), gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza. La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d’ufficio nell’elenco degli aventi diritto al voto residenti all’estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.
In particolare, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2003, n. 104, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum e cioè entro giovedì 10 aprile 2025, preferibilmente utilizzando il modello allegato. L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi. Per il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente.
La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente da data della consultazione). La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, ovvero mercoledì 14 maggio 2025 (commi 2 e 3)
Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente la data della consultazione), il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente.
Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto per i referendum abrogativi in altro comune (comma 4). Tali elettori, pertanto, per le consultazioni referendarie non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette consultazioni.
Possono chiedere di votare per corrispondenza gli elettori italiani che si trovano temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione, nonché i familiari conviventi. E’ necessario presentare la richiesta di opzione al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio 2025. Il modulo, disponibile in allegato, deve essere compilato in tutte le sue parti e trasmesso, con la copia del documento d’identità valido, a: demografici@comune.inveruno.mi.it; oppure protocollo@comune.inveruno.mi.it; oppure consegnato a mano all’ufficio Elettorale anche tramite terza persona. Il termine del 07 maggio 2025 è tassativo e non derogabile (non fa fede il timbro postale per le domande trasmesse in cartaceo): oltre tale data le domande NON potranno essere accolte e gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche potranno esercitare il loro diritto di voto solo in Italia (art. 3, comma 6, DL 408/1994).
Allegati:
Domanda-di-ammissione-al-voto-fuori-sede.pdf (117.48 KB)
Modello-per-opzione-temporaneamente-allestero.pdf (55.16 KB)