Residenza

Per tutti i cittadini le pratiche di ISCRIZIONE da altro Comune o da Stato estero e le pratiche di CAMBIO DI INDIRIZZO possono essere trasmesse attraverso il portale online dei SERVIZI AL CITTADINO previa registrazione

oppure

consegnate in ufficio dopo aver compilato la dichiarazione di residenza il cui modulo è scaricabile dal sito del Comune oppure prendendo appuntamento tramite la pagine del portale dei servizi al cittadino online   o tramite telefono (02/97288137   int. 3)

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e dalle persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza.

Il modello della dichiarazione deve essere compilato in ogni parte obbligatoria ed in maniera leggibile e ad esso devono essere allegate le copie dei documenti di identità di tutti quelli che si trasferiscono, unitamente a copia dei loro codici fiscali o tessera sanitaria e copia patente se in possesso.

In  applicazione dell’articolo 5 del decreto legge numero 47 dell’anno 2014 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015”, affinchè le dichiarazioni di residenza siano ricevibili, all’atto della dichiarazione di residenza o della dichiarazione di cambiamento di abitazione, tutti gli interessati devono dimostrare a che titolo occupano l’alloggio presentando quindi copia del rogito/dichiarazione del notaio in caso di proprietà dell’immobile, copia del contratto di locazione regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, se in affitto o copia di usufrutto o di comodato d’uso.

Nel caso la documentazione risultasse incompleta, l’ufficiale d’anagrafe ne richiederà l’integrazione nei successivi 10 giorni ai sensi dell’articolo 10bis della Legge numero 241 del 1990.

Gli effetti giuridici delle variazioni di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione compilata e trasmessa correttamente.

Si ricorda che non possono essere accettate le dichiarazioni incomplete.

Il Comune, entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, procede all’accertamento della residenza, tramite la Polizia Locale.
Trascorso tale termine senza che siano inviate comunicazioni negative, si considera confermata definitivamente la residenza, per il principio del silenzio-assenso di cui all’ art. 20 della legge 241/1990.

In caso di accertamento negativo, previa comunicazione da parte del Comune ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990:

  • gli interessati decadono dai benefici acquisiti, con ripristino della situazione anagrafica precedente;
  • l’Ufficio ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’Autorità Giudiziaria per l’accertamento della responsabilità penale del dichiarante conseguente a dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
  • è inoltrata segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza in relazione alle discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti eseguiti, come previsto dal regolamento anagrafico.

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